Codice Deontologico del Dipartimento di Musicoterapia

CODICE DEONTOLOGICO DEL DIPT.O DI MUSICOTERAPIA

Premessa
Il Codice adottato dalla Scuola di Musica G. Bonamici fa riferimento a quelli proposti da organismi associativi della musicoterapia di rappresentatività nazionale e/o internazionale attivi in Italia.
L’idea di adottare un Codice Deontologico valido per gli operatori della musicoterapia che operano in collaborazione, convenzione o altro tipo di rapporto all’interno e per conto della Scuola di Musica Bonamici nasce dal desiderio di offrire un servizio di qualità e garanzia di un alto livello di professionalità legata alla scelta delle metodologie utilizzate e delle modalità attuative degli interventi.
Il presente codice trova altresì applicazione in tutti i casi in cui l’attività promossa e sostenuta dalla Scuola di Musica Bonamici si rivolga a pratiche professionali che utilizzino il suono e/o la musica in contesti e situazioni che favoriscano il raggiungimento di obiettivi di apprendimento per soggetti con disabilità conseguenti a malattie neurologiche e/o psichiatriche, minori o adulti, allo scopo di offrire interventi di tipo preventivo, riabilitativo, per lo sviluppo o il mantenimento del benessere e dell’armonia psico-fisica.
E’ nostro forte convincimento che una condotta non deontologicamente corretta delle attività offerte dalla Scuola di Musica leda le finalità e il prestigio della Scuola danneggiando gli interessi e diritti degli stessi utenti. e, soprattutto, l’immagine di tutta la categoria professionale e della musicoterapia in generale nei confronti della pubblica opinione, del legislatore e della Pubblica Amministrazione.
Introduzione
Obiettivi del Dipartimento sono:
  • la promozione della musicoterapia come momento di facilitazione del raggiungimento di un miglioramento della qualità della vita,
  • arricchire l’offerta formativa della scuola di musica in segmenti specifici di intervento specialistico mediati dal suono e dalla musica,
  • garantire un livello qualitativamente alto dei processi formativi anche attraverso percorsi di integrazione di allievi diversamente abili.

CODICE DEONTOLOGICO

A) Gli operatori in musicoterapia che operano per conto della scuola di Musica Bonamici sono associati come professionisti se in possesso di requisiti di formazione e/o di maturata e comprovata esperienza nel settore della Musicoterapia. In questo caso sono inseriti quali membri collaboratori del Dipartimento di Musicoterapia della Scuola di Musica Bonamici.
B) Organo deputato alla valutazione dei requisiti degli interessati a una collaborazione con il Dip.ti di MT come operatori è la Commissione per le Graduatorie di cui al punto 1.0.3. del Regolamento Generale della scuola con l’obbligo del Direttore di inserire il Referente del Dip.to di MT nella Commissione nel caso in cui siano presenti offerte di collaborazione per questo dip.to, indicazione già presente nel regolamento stesso; nel caso in cui la necessità di una valutazione in un periodo diverso da quello in cui è convocata la Commissione, questo compito spetta al Presidente sentiti il Direttore e il Referente del Dipartimento.
C) I membri collaboratori e ogni altra figura professionale operante in collaborazione con il Dipartimento MT Bonamici anche su progetti realizzati esternamente alla scuola nelle attività indipendenti ed autonome della libera professione, si impegnano:
a) ad osservare leggi, regolamenti previsti dalle leggi vigenti in tema di attività libero-professionale delle professioni non riconosciute ;
b) ad assumere atteggiamenti responsabili con gli utenti, rispettando nell’esercizio della professione i seguenti principi:
i) le condizioni di religione, razza, origine etnica, status sociale, sesso età non devono nuocere all’impegno del musicoterapista verso l’utente. Il musicoterapista rispetta con rigore opinione, valori, modi di essere dell’utente, anche se non condivisi;
ii) il musicoterapista prende in considerazione la domanda di intervento fatta direttamente dall’utente o da chi ne ha la rappresentanza ed instaura con il medesimo un rapporto professionale avente carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. L’inizio e la prosecuzione dell’intervento sono subordinati al libero consenso dell’utente o di chi lo rappresenta legalmente. Il rapporto é sottoposto a frequenti verifiche in relazione al trattamento scelto ed agli eventuali progressi da parte del Gruppo di Supervisione del Dipartimento di Musicoterapia della Scuola Bonamici;
iii) i musicoterapisti che sono iscritti quali membri del Dipartimento di Musicoterapia sono tenuti ad operare, anche in interventi professionali gestite o promosse da organismi diversi dalla Scuola Bonamici, sulla base delle indicazioni clinico-diagnostiche delle figure professionali abilitate (medico, psicologo, psicoterapeuta) e, ove ne ricorrano i presupposti, possono avvalersi di consulenze atte a migliorare la propria prestazione professionale nonché trasferire il caso ad altro operatore competente, qualora vengano meno il livello o l’area di competenza, pena la decadenza dalla posizione di membro del dipartimento di Musicoterapia;
iv) i musicoterapisti del Dip.to sono tenuti al mantenere traccia delle attività ed degli eventi più significativi emersi durante le attività rispettando le norme vigenti in materia di segretezza e inviolabilità di dati personali sensibili;
v) i musicoterapisti che, nell’esercizio della professione, vengano a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori e/o disabili devono contrastarle anche quando i soggetti passivi appaiano consenzienti e segnalarle alle autorità competenti.
c) A assumere atteggiamenti responsabili nei confronti dei colleghi di lavoro e degli altri professionisti uniformando l’esercizio della professione ai seguenti principi:
i) i musicoterapisti, nei rapporti con altre professioni, sono tenuti al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione nella salvaguardia delle specifiche competenze nell’esclusivo interesse del paziente / utente. A tale scopo, i musicoterapisti sono tenuti a fornire ai colleghi con cui collaborano informazioni precise sulla metodologia applicata e, nel caso in cui il paziente si sottoponga ad altre terapie, ad assumere informazioni sulle stesse ed a comunicare frequentemente con i relativi professionisti;
ii) i musicoterapisti non devono fornire le proprie prestazioni ad un paziente in cura presso un altro collega della stessa area di competenza. Nella risoluzione dei contrasti professionali, i musicoterapisti si atterranno ai canoni della correttezza. Nel caso di accertata mancanza di competenza di un collega, i musicoterapisti devono, in primo luogo, curare il benessere dell’utente, esprimendo critiche soltanto attraverso i canali appropriati.
D) Gli operatori del Dipartimento di Musicoterapia della Scuola di Musica Bonamici si impegnano:
a) a partecipare attivamente alle iniziative del Dipartimento fornendo il proprio contributo anche di critica in modo leale e trasparente;
b) a contribuire alle scelte del Dipartimento perseguendo gli scopi del Dipartimento e non interessi propri, particolari o diversi;
c) a rispettare le decisioni degli organi dell’ Associazione Scuola di Musica Bonamici (dirigenti, Assemblea, Direttivo);
d) a non partecipare a organizzazioni conflittuali e a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell’associazione e il Referente del Dipartimento di ogni situazione che possa modificare il rapporto con l’Associazione e gli altri Associati;
e) ad ispirare l’esercizio dell’attività professionale all’aggiornamento continuo e diversificato, allo scopo di conseguire e mantenere il più alto livello nella propria formazione teorico-pratica;
f) a mantenere rapporti corretti e moralmente integri con la Pubblica Amministrazione, con i partiti politici e con i gruppi di interesse.
E) Ogni membro del Dipartimento di Musicoterapia si impegna:
a) a fornire tutti i chiarimenti richiesti in merito alla correttezza del proprio comportamento in ambito etico professionale;
b) ad assumere gli incarichi al solo scopo di perseguire gli interessi dell’Associazione Scuola di Musica Bonamici e non i propri;
c) a mantenere un comportamento equilibrato ed ispirato ad equità nella gestione del ruolo rivestito all’interno della Scuola di Musica Bonamici;
d) a non divulgare informazioni conosciute nello svolgimento degli incarichi;
e) a dimettersi dagli incarichi quando la permanenza nella carica possa ledere l’immagine dell’Associazione Scuola di Musica Bonamici .
Pisa, 20 ottobre 2009
Il Presidente                      Il Direttore                             Il Referente di Dip.to
Giovanni Motta               Andrea Pellegrini                 Luciano Mammana
Scuola di Musica Giuseppe Bonamici – Pisa
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